C.I.L.A.

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

La CILA è una pratica urbanistica necessaria, ad esempio, per ottenere i permessi alla ristrutturazione.

In questo caso, prima di tutto parliamo di ristrutturazione di interni ed in particolare parliamo di ristrutturazione straordinaria, cioè tutte quelle ristrutturazioni che hanno l’obiettivo di spostare tramezzi, modificare lo spazio interno, aprire o chiudere le porte (sempre interne).

Il Comune di Roma ha fissato a 291,24 Euro i Diritti di Istruttoria per poter presentare la comunicazione asseverata.

Documenti necessari

  • Carta d’Identità dell’avente titolo per la richiesta
  • Carta d’Identità del rappresentante dell’Impresa incaricata per le lavorazioni edili
  • Visura Camerale dell’Impresa incaricata per le lavorazioni edili

Sanzioni

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria di 1000,00 Euro, ridotta a 333,00 Euro se la comunicazione asseverata è effettuata quando i lavori sono in corso d’opera

1000,00

FINO A

Secondo le nuove regole introdotte dal decreto SCIA 2 (D.Lgs. 222/2016), che modifica il testo unico dell’edilizia, la C.I.L.A. ha carattere residuale.

La Legislazione

Il Testo Unico in materia di Edilizia D.P.R. 380/01 Art. 6-bis: Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata detta che:
Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

In particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Quindi gli interventi soggetti a C.I.L.A. sono quelli che non sono riconducibili agli articoli:

  • 6 (edilizia libera non soggetta a titolo abilitativo o soggetta a C.I.L.);
  • 10 (interventi soggetti a P.d.C.);
  • 22 (interventi soggetti a S.C.I.A.).

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