S.C.I.A

Segnalazione Certificata Inizio Attività

La SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) è un titolo edilizio utile per la ristrutturazione leggera di un immobile.

Per l’applicazione che ha sostituisce la D.I.A., infatti serve per gli interventi sulle strutture portanti, per cambiare la destinazione d’uso di un locale oppure per la realizzazione di una scala esterna.

Il Comune di Roma non ha fissato i diritti di segreteria in base ai metri quadri dell’immobile:

Fino a 200 m2

251,24 Euro

Fino a 500 m2

301,24 Euro

Fino a 1000 m2

601,24 Euro

Oltre 1000 m2

901,24 Euro

Dovranno essere aggiunti al contributo sul costo di costruzione calcolato analiticamente in relazione alla tipologia dell’intervento e ai costi stimati con un computo metrico estimativo

Documenti necessari

  • Carta d’Identità dell’avente titolo per la richiesta
  • Documento attestante la titolarità sull’immobile
  • Copia concessione edilizia in sanatoria
  • Documentazione riguardante la staticità dell’immobile
  • Documentazione riguardante gli impianti installati

Sanzioni

La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori comporta una multa variabile in relazione all’articolo del Testo Unico nel quale ricadono gli interventi già eseguiti, ma la multa non è inferiore a 516,00 Euro.

516,00

SANZIONE

La Variazione Catastale

è necessaria?

Se hai effettuato delle modifiche alla planimetria catastale in termini di abbattimento o creazione di tramezzature, allora è necessario effettuare l’aggiornamento della planimetria con un costo di 50,00 Euro per unità immobiliare per i diritti catastali, attraverso il sistema telematico SISTER.

Secondo le nuove regole introdotte dal decreto SCIA 2 (D.Lgs. 222/2016), che modifica il testo unico dell’edilizia, viene abolita la D.I.A. e vengono ampliati i campi della S.C.IA.

Legislazione

Il Testo Unico in materia di Edilizia D.P.R. 380/01 Art. 22: Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività detta che:

“Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

  • Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c)”

Ovvero:

  • Tutti gli interventi edilizi definiti come tali dal Testo Unico “qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio”
  • Restauri o risanamenti conservativi e Cambi Destinazioni d’Uso, ove consentite “qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio”
  • Ristrutturazioni pesanti

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